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L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha dichiarato lo Stato di Grave Pericolosità per incendi boschivi nella zona IB_MO2 (Collina Modenese), di cui fa parte il territorio comunale di Prignano sulla Secchia, in vigore da lunedì 3 agosto a domenica 23 agosto 2026 compresi.

In questo intervallo di tempo è richiesta la massima cautela da parte di tutta la popolazione e il rispetto rigoroso delle norme per evitare inneschi accidentali o dolosi.

DIVIETI TASSATIVI IN VIGORE

Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l'innesco di un incendio boschivo (art. 58 del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018).

Nello specifico:

  • Fuochi all'aperto: È vietato accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi e a una distanza inferiore a 200 metri dai loro margini esterni.
  • Abbruciamenti agricoli: È assolutamente vietato l'abbruciamento di vegetazione, compresi i castagneti da frutto, e delle stoppie/vegetazione infestante entro 200 metri da aree forestali, pascoli e terreni saldi.
  • Attività e strumenti a rischio: Nelle aree forestali è sempre vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, far brillare mine, usare fornelli, motori o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere qualsiasi operazione a rischio.

Cosa è consentito (con estrema cautela): L'uso di bracieri e focolai è permesso esclusivamente su aie e cortili di pertinenza dei fabbricati o in aree attrezzate. Tali zone devono essere rigorosamente ripulite da erba secca, foglie e materiale infiammabile, con obbligo di schermare il focolare per evitare la dispersione di faville e di spegnere completamente il fuoco prima di allontanarsi. Il fuoco deve rimanere sempre custodito.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Si ricorda che le violazioni saranno punite con severità, ai sensi della L. 353/2000 e delle modifiche introdotte dal D.L. 120/2021:

  • Sanzioni amministrative: Per chiunque violi il divieto di accensione fuochi sono previste sanzioni da 5.000 a 50.000 euro.
  • Sanzioni penali:
  1. Per incendio colposo (provocato per negligenza o distrazione), la reclusione va da 1 a 5 anni (art. 449 C.P.).
  2. Per incendio doloso (provocato volontariamente), è prevista la reclusione da 4 a 10 anni (art. 423-bis C.P.), oltre a pene accessorie come la confisca dei beni e l'estinzione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici

CHI CHIAMARE IN CASO DI AVVISTAMENTO INCENDIO

La tempestività delle segnalazioni è fondamentale per limitare i danni. Se avvisti un incendio o una colonna di fumo, contatta immediatamente il 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze - convoglia direttamente le segnalazioni alle strutture operative competenti)

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Ufficio Protezione Civile

Via Mario Allegretti n. 216

41048 Prignano sulla Secchia (MO)

Ultimo aggiornamento: 15-08-2026, 16:49