Salta al contenuto

Contenuto

Ogni anno sono almeno 25.000 gli animali che rimangono vittime dirette o indirette dei petardi esplosi nella notte di Capodanno. I 'botti' rappresentano infatti per gli amici a quattro zampe, e non solo (in particolare gli uccelli che vivono vicino alle aree urbanizzate), un motivo di forte stress e disagio tanto da poter essere causa di infarti. Per loro il rumore di un'esplosione rappresenta un segnale di allarme, con conseguente reazione di panico, non di festa.

A tutela della sicurezza pubblica e del benessere degli animali, l'Amministrazione comunale ricorda quindi a tutti i cittadini le prescrizioni - contenute nel Regolamento comunale di Polizia Urbana - che vietano l'utilizzo di materiale esplodente, anche se legale, sulle aree pubbliche o private ma di uso pubblico.

In particolare:

Art. 29 - Regolamento comunale di Polizia Urbana

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, mortaretti e altri simili dispositivi in tutte le piazze ed aree pubbliche, nonché:

a. all'interno dei cestini e dei cassonetti dei rifiuti;

b. in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

c. all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunita' varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canili, gattili, ecc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati e' consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle norme stabilite dalla legge, con particolare riguardo alla quantita' massima che puo' essere detenuta presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravita' dell'infrazione, potra' disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare, e' tassativamente vietato il commercio in forma itinerante e su aree pubbliche di prodotti pirotecnici.

4. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Per maggiori informazioni: Polizia Municipale - tel. 0536 892904

A cura di

Questa pagina è gestita da

I Settore

Via Mario Allegretti n. 216

41048 Prignano sulla Secchia (MO)

Ultimo aggiornamento: 18-01-2024, 14:39