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A seguito dell’entrata in vigore della Legge 27 novembre 2020, n.159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2020 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione è stato convertito il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125 recante ‘Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (EU) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale’.


Viene estesa la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
con le seguenti indicazioni:

  • ATTI in SCADENZA TRA il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020 SONO VALIDI fino al 29 luglio 2021 (per 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica al momento fissata per il 30 aprile 2021) – ai sensi dell’art.103 comma 2 Proroga ex lege
  • ATTI in SCADENZA TRA il 01 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 NON rinnovati SONO VALIDI fino al 29 luglio 2021 (per 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica al momento fissata per il 30 aprile 2021) – ai sensi dell’art.103 comma 2sexies Proroga Retroattiva
  • ATTI in SCADENZA TRA il 5 dicembre 2020 e la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica SONO VALIDI fino al 29 luglio 2021 (per 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica al momento fissata per il 30 aprile 2021) – ai sensi dell’art.103 comma 2 Proroga ex lege

Per i PdC e le SCIA rilasciati o formatesi prima del 31 dicembre 2020 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 l’interessato può, PRIMA della scadenza, presentare la comunicazione di proroga straordinaria (+3anni) per estenderne la validità fino al 29 luglio 2024.


Si precisa che è prorogata la validità dei seguenti titoli abilitativi edilizi: Permessi di Costruire, SCIA, SCEA, Autorizzazione Sismica, Autorizzazioni e Nulla Osta dei diversi vincoli (ambientali, idrogeologici, dei parchi, demaniali…), AIA.


NON si applica alle CILA ordinarie ad esclusione dei seguenti casi:

  • Opere contingenti e temporanee legate allo stato di emergenza sanitaria (art.264 della L.7/20)
  • Opere stagionali ed opere contingibili e temporanee (art.181 della L.77/20)

Si allega circolare della Prefettura di Modena di aggiornamento delle indicazioni per l’applicazione della legge 27 novembre 2020, n.159.  ALLEGATO

Per qualsiasi delucidazione in merito l’ufficio EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA è disponibile previo appuntamento i giorni GIOVEDI dalle ore 8.30 alle 12.30 e il SABATO dalle 8.30 alle 12.00, oppure al numero di telefono 0536/892911

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Ultimo aggiornamento: 18-01-2024, 14:40