Cani: iscrizione all’anagrafe, variazioni, passaporto
I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio devono iscrivere i propri animali all'Anagrafe canina del comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso. Inoltre devono comunicare all'Anagrafe canina smarrimento, sottrazione, cessione, morte, cambio di residenza o rinuncia alla proprietà dell’animale.
Il proprietario di un cane, entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o entro 30 giorni dal momento in cui ne entra in possesso, deve iscriverlo all'anagrafe canina regionale, in uno dei seguenti modi:
- presentandosi all’Ufficio anagrafe canina del proprio Comune di residenza, dove all'atto dell'’iscrizione gli sara' consegnato il microchip identificativo, che verra' poi inserito da un medico veterinario; il proprietario dovra' poi consegnare all'Ufficio anagrafe canina del proprio Comune l'attestazione veterinaria di avvenuto inserimento del microchip;
- presentandosi da un medico veterinario accreditato che registrera' e identifichera' con microchip direttamente l’animale; in seguito dovra' iscrivere l'animale all’Ufficio anagrafe canina del proprio Comune di residenza consegnando l'attestazione veterinaria di avvenuto inserimento del microchip.
Il microchip e' l'unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione. L’applicazione del microchip è eseguita sempre e solo da un medico veterinario.
L’anagrafe regionale degli animali d’affezione e' il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna. Sono inoltre registrati i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attivita' di controllo delle colonie feline).
Obiettivo della banca-dati e' rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il proprietario di qualsiasi cane, gatto o furetto rinvenuto vagante sul territorio.
In caso il cane abbia gia' il microchip e venga acquisito da un nuovo proprietario, quest'ultimo deve presentarsi, entro 15 giorni, presso il proprio Comune di residenza consegnando il modulo Dichiarazione di passaggio di proprieta' debitamente compilato e sottoscritto da entrambe le parti, allegando il documento d’identita' del cedente e dell’acquirente.
Lo stesso modulo e' necessario anche in caso di cessione ad altra persona del proprio cane: il proprietario deve infatti presentarlo, entro 15 giorni, all'anagrafe canina del proprio Comune di residenza allegando il documento d’identita' del cedente e dell’acquirente.
Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal proprietario entro 3 giorni.
Infine, la morte del cane e i cambiamenti di residenza devono essere comunicati all'anagrafe canina entro 15 giorni.
Modulistica:
- iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione
- denuncia di cessione del cane
- denuncia di smarrimento del cane
- denuncia di cambio di residenza del proprietario di animali
- denuncia di morte del cane
Per informazioni:
Ufficio Anagrafe canina - Comune di Prignano s/S - tel. 0536 892915 - liliana.lami@comune.prignano.mo.it
Orari di apertura: da lunedi' a sabato ore 9.00-13.00 e giovedi' pomeriggio ore 15.00-17.30
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).