Accessibilità

Albo Scrutatori di Seggio: iscrizione

Lo scrutatore è un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune, che ha il compito di svolgere tutte le attività necessarie a consentire ai cittadini di votare in occasione delle varie elezioni. Per essere nominati scrutatori è necessario essere iscritti all'Albo che viene aggiornato annualmente. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finchè non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo. La nomina ai seggi viene fatta dalla Commissione Elettorale Comunale scegliendo fra gli iscritti nell'Albo, durante una riunione pubblica.

Ai nominati viene notificato l'incarico con l'indicazione del luogo e dell'ora in cui presentarsi per la costituzione del seggio elettorale.
I nominati che non possono assolvere all'incarico, devono presentare all'Ufficio elettorale una dichiarazione con i motivi dell'impedimento.

Una volta nominati si può rinunciare solo per 'gravi motivi' e la dichiarazione va resa entro 48 ore dal loro insorgere.

Come accedere ai servizi online
  • Autenticazione SPID livello medio

Elettorale

Responsabile: Silvia Fantini

Contatti

Telefono: 0536 892 912 - Fax 0536 893 227
Email: tatiana.cristoni@comune.prignano.mo.it
PEC: comune.prignano@pec.it

Orari

da lunedi' a sabato ore 8.30-13.00

Sede

Via Mario Allegretti n.216, 41048 Prignano sulla Secchia (MO)

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

Legge 8 marzo 1989 n. 95;

Legge 21 marzo 1990 n. 53;

Legge 30 aprile 1999 n. 120;

Legge 21 dicembre 2005 n. 270.