Accessibilità

Certificati di anagrafe, stato civile e di elettorale

I certificati di anagrafe, di stato civile e di elettorale, sono attestazioni rilasciate rispettivamente dall'Ufficiale d'Anagrafe, dall'Ufficiale di Stato Civile e dall'Ufficiale Elettorale. Sono tratti dal registro della popolazione residente, dai registri di stato civile e dalle liste elettorali del Comune. I certificati tipici dell'ufficiale d'anagrafe sono quelli di residenza e di stato di famiglia. Quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile sono certificati ed estratti di nascita, matrimonio e morte. L'ufficiale elettorale certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e il godimento dei diritti politici. I certificati da produrre ad altre pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle autocertificazioni.

I certificati sono i documenti rilasciati aventi funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti nei registri pubblici di anagrafe, stato civile ed elettorale. I certificati tipici dell'ufficiale d'anagrafe sono i  certificati  concernenti  la residenza e lo stato di famiglia. L'ufficiale d'anagrafe certifica anche il possesso della cittadinanza italiana dei cittadini italiani residenti. I certificati tipici dell'ufficiale dello stato civile sono i certificati, e gli estratti, di nascita, matrimonio, unione civile e morte. L'ufficiale delegato in materia elettorale certifica tipicamente l'iscrizione alle liste elettorali e il godimento dei diritti politici.

La certificazione può essere richiesta da tutti i cittadini maggiorenni, per situazioni od eventi che riguardino il richiedente.

Per certificazioni relative a terzi occorre essere delegati dagli interessati oppure conoscere le generalità di colui il quale si chiede l'emissione della certificazione e, per gli estratti dello stato civile, dimostrare un interesse giuridicamente rilevante nell'acquisizione del dato.

 

Come accedere ai servizi online
  • Autenticazione SPID livello medio

Anagrafe

Responsabile: Silvia Fantini

Contatti

Telefono: 0536 892 905 - Fax 0536 893 227
Email: demografici@comune.prignano.mo.it
PEC: comune.prignano@pec.it

Orari

lunedi', martedi' dalle 08.00 alle 13.00
giovedi' dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledi': giorno di chiusura al pubblico
venerdi : giorno di chiusura al pubblico
sabato: dalle 8.00 alle 12.00

Sede

Via M.Allegretti n.216, 41048 Prignano sulla Secchia (MO)

Costi

La certificazione anagrafica viene rilasciata su carta resa legale, ossia apponendo una marca da bollo da 16,00 euro, salvo le esenzioni previste per legge.

 

Modalità di pagamento

La marca da bollo deve essere preventivamente acquistata.

  Casi di esenzione

  • Cause di scioglimento del matrimonio
  • Società sportive
  • Adozione e affido minori
  • Certificati ed estratti di stato civile (nascita, decesso, matrimonio)
  • ONLUS e associazioni di volontariato
  • Patrocinio a spese dello Stato
  • Procedimenti penali: istanze - denunce di parte - relative certificazioni
  • Procedure per recupero crediti professionali per difensori d'ufficio
  • Notifica atti giudiziari 
Tempi e scadenze

Tempi:

I certificati anagrafici relativi a posizioni attuali e i certificati elettorali vengono rilasciati a vista o entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta. La certificazione di stato civile (certificati ed estratti) viene emessa a vista o comunque entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta. La certificazione anagrafica e di stato civile che comporta la ricerca storica d'archivio viene rilasciata entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta, salvo diversa comunicazione di motivata dilazione dei termini di conclusione del procedimento.

Scadenze:

I certificati hanno validità sei mesi, fanno eccezione i certificati relativi a situazione personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte) i quali non scadono mai. 
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali di stato civile sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

DPR 223/1989, DPR 396/2000, DPR 223/1967, DPR n.445/2000, D.Lgs 196/2003, L 183/2011, DPR n. 642/1972.

Altre informazioni

Dal 1 gennaio 2012

  • i certificati rilasciati sono validi solo nel rapporto tra privati (art 15, comma 1, legge 12/11/ 2011, n 183 " Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive).
  • Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dall'apposito modulo (dichiarazioni sostitutive di certificazione)e di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Da tale data, quindi, i cittadini potranno richiedere, ed ottenere, solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica”.