Cittadinanza – Straniero nato in Italia e residente fino al 18° anno di età: acquisto della cittadinanza
Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto in Italia legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, cioè il 18° anno, può diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data ovvero entro il compimento dei 19 anni.
Requisiti
ITER
Presentarsi all’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (Medicina) per rendere “dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana”. A tale dichiarazione, corredata da tutta la documentazione idonea a dimostrare di essere nella condizione prevista dalla legge, farà seguito l’accertamento del sindaco. L’Istruttoria della pratica verra’ gestita su appuntamento telefonando all’Ufficio di Stato Civile Tel. 051/6979237, tramite email o Pec oppure c/o ufficio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
* Tale documento potrà essere acquisito d’ufficio, in alternativa esibita dall’interessato.
TEMPI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Entro 120° (tempo a disposizione del Sindaco per effettuare l’accertamento) dalla ricezione degli atti (Art. 16 Regolamento di attuazione DPR. 12/10/1993 n. 572).
COSTI
Euro 250,00 quale contributo di cui all’art. 1, comma 12, Legge 15/07/2009 n. 94
NOTE E INFORMAZIONI
L’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello della dichiarazione ed e’ efficace a seguito dell’accertamento positivo del Sindaco.
Se l’accertamento fosse negativo, viene ugualmente trascritto e di esso viene fatta annotazione solo nella dichiarazione resa.
REVOCA
La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, (straniero nato in Italia e residente fino al 18° anno di età), è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale (terrorismo ed eversione dell’ordinamento costituzionale), nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza é adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
Il provvedimento finale del Comune puo’ essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune puo’ concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO
DOCUMENTI
Istanza per accedere alla dichiarazione di cittadinanza, 18 enni