Convivenze di Fatto
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni che decidono di convivere senza sposarsi, nè unirsi civilmente: devono coabitare ed avere residenza nella stessa abitazione, devono dichiarare di essere uniti stabilmente da legami affettivi, di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione. Le convivenze di fatto, possono riguardare sia le coppie eterosessuali che le coppie omosessuali.
Le convivenze di fatto, possono riguardare sia coppie omosessuali sia eterosessuali.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto deve essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Fiorano Modenese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza.
Gli interessati non devono essere legati tra loro, né con altre persone, da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
I richiedenti devono presentare una dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, unitamente alle copie dei documenti d'identità (vedi Modulistica).
Per informazioni aggiuntive
Sul sito web; via e-mail; telefonicamente; allo sportello.
Responsabile: Silvia Fantini
Contatti
Telefono:
0536 892.911 - Fax 0536 893.227
Email:
demografici@comune.prignano.mo.it
PEC:
comune.prignano@pec.it
Orari
lunedi', martedi' dalle 08.00 alle 13.00
giovedi' dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledi': giorno di chiusura al pubblico
venerdi : giorno di chiusura al pubblico
sabato: dalle 8.00 alle 12.00
Sede
Via Mario Allegretti, 216 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO)
Costi
Il servizio è gratuito.
Tempi e scadenze
Tempi:
La registrazione anagrafica della costituzione della convivenza di fatto avviene in 2 giorni lavorativi dall'arrivo della dichiarazione all'ufficio (data arrivo PEC/e-mail/fax, data protocollo lettera cartacea).
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti
Scadenze:
La dichiarazione di costituzione di una convivenza di fatto può essere resa contestualmente alla dichiarazione di Cambio di abitazione, oppure in momento diverso dagli interessati, già residenti. La convivenza di fatto può anche terminare, in seguito a dichiarazione, o d'ufficio.
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
Legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante la "Regolamentazione dell unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (articoli da 36 a 65).
Circolare Ministero Interno 1 giugno 2016, n. 7.