Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
Con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, un cittadino attesta informazioni che sono già presenti nei registri delle Pubbliche Amministrazioni (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, ecc.). Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un cittadino attesta qualsiasi stato, fatto o qualità personale a sua diretta conoscenza e non necessita di autentica.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (acqua, luce, telefono...ecc.) non possono più chiedere certificati (stato di famiglia, residenza..) ai cittadini, ma devono accettare da loro l'autocertificazione cioè le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.
Alle dichiarazioni deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità di chi firma.
Quindi l'Ufficio Pubblico che richiede quelle informazioni dovrà accettare solo la dichiarazione del cittadino senza marca da bollo e senza autentica.
Anche i privati possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ma loro possono chiedere che la firma di queste dichiarazioni sia autenticata in Comune.
Responsabile: Silvia Fantini
Contatti
Telefono:
0536 892 905 - Fax 0536 893 227
Email:
demografici@comune.prignano.mo.it
PEC:
comune.prignano@pec.it
Orari
lunedi', martedi' dalle 08.00 alle 13.00
giovedi' dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledi': giorno di chiusura al pubblico
venerdi : giorno di chiusura al pubblico
sabato: dalle 8.00 alle 12.00
Sede
Via M.Allegretti n.216, 41048 Prignano sulla Secchia (MO)
Costi
D.P.R. n.445/2000
L. n. 183 del 12 novembre 2011
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).