Accessibilità

Nascita: denuncia

La denuncia di nascita deve essere fatta da un solo genitore se papà e mamma sono tra loro sposati o da entrambi se non lo sono. Deve essere esibita l'attestazione di nascita rilasciata in Ospedale. La denuncia di nascita può essere fatta direttamente presso l'ospedale in cui è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita, oppure, entro 10 giorni, presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza della madre o del Comune di nascita del bambino.

Quando nasce un figlio in Italia, la Legge dispone che

  • uno dei genitori, se legittimamente coniugati
  • entrambi i genitori se non coniugati
  • il solo genitore che riconosce il figlio
  • I genitori, maggiori di anni 16, o minori con autorizzazione del Giudice competente

renda la relativa dichiarazione di nascita. La dichiarazione può essere fatta in Ospedale o nell'Ufficio di Stato Civile. L'obbligo di dichiarazione vale sia per i cittadini italiani che per gli stranieri.

I/Il genitore/i devono presentarsi in Ufficio muniti dell'"Attestazione al parto" consegnata dall'Ospedale. Per legge i neonati seguono la residenza della madre, quindi vengono iscritti in anagrafe nel nucleo familiare materno.

Per informazioni aggiuntive

A sportello; via e-mail; via PEC; telefonica.

Stato civile

Responsabile: Silvia Fantini

Contatti

Telefono: 0536 892.911 - Fax 0536 893.227
Email: demografici@comune.prignano.mo.it
PEC: comune.prignano@pec.it

Orari

lunedi', martedi' dalle 08.00 alle 13.00
giovedi' dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledi': giorno di chiusura al pubblico
venerdi : giorno di chiusura al pubblico
sabato: dalle 8.00 alle 12.00

Sede

Via Mario Allegretti, 216 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO)

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

Scadenze:

  • entro 3 giorni dalla nascita presso l'ospedale o casa di cura dove il bambino è nato
  • entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza della madre, o in quello dove il bambino è nato
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

DPR 396/2000; Codice Civile; L. 218/1995; L. 151/1975; DPR n. 445/2000

Altre informazioni

La richiesta del Codice Fiscale verrà fatta direttamente dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
Per la scelta del Pediatra occorre rivolgersi all'Assistenza di base SAUB di distretto di competenza dopo la denuncia di nascita.

 

Scelta del doppio cognome

 

La sentenza della Corte Costituzionale

 

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

 

Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.

Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:

  • doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  • solo cognome paterno;
  • solo cognome materno.

Relativamente all’accordo che deve sottostare alla scelta dei genitori, torna utile richiamare quanto previsto nella circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, nella parte in cui si precisa che “in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. Ed, infatti, nell’ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore (...). Del resto, la stessa disciplina dell’attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L’attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l’attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D’altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12, d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 164/2014)”.
L’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.

I precedenti

Nel 2016 era stata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 (poi ripresa nell'ordinanza n.18/2021) concernente “Stato civile - Cognome dei figli - Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori (nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno)”. 

la Corte aveva ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo.

L’Alta corte aveva inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell’ambito della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, nella sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, la Corte di Strasburgo ha affermato che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.

  

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

 

Cambio Cognome/Nome

Il DPR 396/2000 (modificato dal DPR 24/02/2012) consente di rivolgersi alla Prefettura, per cambiare il cognome /nome indicando motivi significativi e rilevanti : "Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta."
Per maggiori informazioni consultare il sito della Prefettura di Modena

Una volta accolta la richiesta  occorre  chiedere la pubblicazione della domanda di cambio nome/cognome all'Albo pretorio del Comune di residenza o di nascita (se diversi) . La pubblicazione ha durata di 30 giorni.
Se non vi sono opposizioni, dovrà essere trasmessa alla Prefettura competente copia dell’avviso del cambio nome/ cognome della  eseguita affissione e  della  sua durata. 
Dopo i controlli della Prefettura, il cittadino dovrà rivolgersi all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza / nascita per la trascrizione del Decreto.
Gli effetti del cambiamento sono temporaneamente sospesi fino al compimento delle annotazioni previste dalla normativa.

Requisiti:
Il soggetto che presenta la richiesta di pubblicazione deve essere nato o avere la residenza nel Comune ;  per i  minori  la richiesta deve essere presentata da entrambi i  genitori.

Documentazione necessaria:
Per la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune:

- Modulo di richiesta affissione avviso cambio/modifica nome/cognome
- Avviso da pubblicare all'Albo pretorio online
- Copia del documento di identità del richiedente
- Copia del Decreto con il quale la Prefettura autorizza la pubblicazione della domanda

Per la trascrizione del Decreto:
- Modulo di richiesta trascrizione
- Decreto di cambiamento/aggiunta di cognome o nome in originale


Normativa:
D.P.R.03/11/2000, n. 396 
D.P.R. 13/03/2012 

 

La cittadinanza del neonato

E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.