Trasferimento della residenza all'estero
Il cittadino italiano che si trasferisce all'estero per un periodo superiore ad 1 anno deve iscriversi all'AIRE Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. La comunicazione di residenza all'estero viene inoltrata dal Consolato o dall’Ambasciata. Il cittadino dell'Unione europea (comunitario) o appartenente a Stato terzo (extracomunitario) che intende trasferirsi all'estero o rientrare nel proprio paese di origine, deve dichiarare all'Ufficio Anagrafe l’indirizzo di nuova residenza
CITTADINI ITALIANI Il cittadino italiano che si trasferisce all'estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all'Aire – Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. La comunicazione di residenza all'estero dovrà essere inoltrata da parte del Consolato o dell’Ambasciata. CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA O APPARTENENTI A PAESI EXTRACOMUNITARI I cittadini dell'Unione europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all'estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all'ufficio anagrafe l’indirizzo di nuova residenza, utilizzando il modulo di trasferimento di residenza all'estero.
I cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo illimitato o comunque superiore a dodici mesi devono iscriversi all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Entro 90 gg. dall'emigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità consolari italiane competenti per territorio. Il Consolato provvederà ad inviare la pratica di iscrizione AIRE al Comune italiano senza alcun costo per il richiedente. I cittadini italiani iscritti all'AIRE potranno chiedere il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità al Consolato Italiano competente per territorio o, qualora in Italia, al Comune di iscrizione Aire, dove potranno richiedere anche il certificato di residenza e/o lo stato di famiglia AIRE ed esercitare il diritto elettorale.
I cittadini stranieri che intendono emigrare all'estero devono comunicarlo all'anagrafe del proprio comune.
Responsabile: Silvia Fantini
Contatti
Telefono:
0536 892 905 - Fax 0536 893 227
Email:
demografici@comune.prignano.mo.it
PEC:
comune.prignano@pec.it
Orari
lunedi', martedi' dalle 08.00 alle 13.00
giovedi' dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledi': giorno di chiusura al pubblico
venerdi : giorno di chiusura al pubblico
sabato: dalle 8.00 alle 12.00
Sede
Via M.Allegretti n.216, 41048 Prignano sulla Secchia (MO)
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).