Accessibilità

Unioni Civili

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. La costituzione viene ufficiata dal Sindaco o suo delegato. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )

 Il cittadino straniero che vuole costituire un'unione civile in Italia deve essere in possesso del nulla osta di cui all'art. 116 c.1 del C.C. nel quale l'Autorità Straniera attesti che non esistono impedimenti a costituire un'unione civile fra persone dello stesso sesso. Se lo Stato di appartenenza non riconosce le unioni civili si applica la legge italiana (ex art. 32-ter D.Lgs n. 7/2017); il cittadino deve esibire  idonea documentazione attestante il suo stato libero.


Le disposizioni transitorie della legge  n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione.

Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Stato civile

Responsabile: Silvia Fantini

Contatti

Telefono: 0536 892.911 - Fax 0536 893.227
Email: demografici@comune.prignano.mo.it
PEC: comune.prignano@pec.it

Orari

lunedi', martedi' dalle 08.00 alle 13.00
giovedi' dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledi': giorno di chiusura al pubblico
venerdi : giorno di chiusura al pubblico
sabato: dalle 8.00 alle 12.00

Sede

Via Mario Allegretti, 216 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO)

Costi

Il servizio e' gratuito.

Tempi e scadenze

Tempi:

Accertati positivamente i requisiti, l'ufficio, invita, entro 30 giorni, entrambi i richiedenti a formalizzare la richiesta di costituzione dell'unione civile e fissare la data dell'unione civile entro i successivi 180 giorni. 

Scadenze:

L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'accertamento positivo dei requisiti.

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

Legge n. 76/2016; D.Lgs n. 5/2017; D.Lgs n. 6/2017; D.Lgs n. 7/2017;

Altre informazioni

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti  possono:
1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. 
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).
2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto  il proprio cognome se diverso.  

 

 

 

Controlli

Su tutte le dichiarazioni degli interessati.