Accessibilità

TASI: Tassa sui Servizi Indivisibili comunali

Abolita dal 01/01/2020. E' una tassa comunale dovuta per partecipare alle spese necessarie per mantenere i servizi rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale, l’illuminazione comunale, il verde pubblico, .....

Dal 01/01/2020, in base alla Legge 27/12/2019 n. 160 , 1 comma 738, la TASI e' stata abrogata ed e' stata assorbita dalla nuova IMU.

 

Sono tenuti al pagamento del tributo tutti i possessori e detentori a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU. La somma complessivamente dovuta per il tributo è ripartita per: 

  • il 90% della stessa a carico dei possessori (es. proprietari titolari di diritto di piena proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ecc.);
  • il 10% della stessa a carico dei detentori/occupanti (es. conduttori, affittuari comodatari ecc. diversi dai possessori sopra esposti).

I possessori, indipendentemente dalla quota di proprietà o di diritto reale di godimento, devono pagare in solido tra loro il 90% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei possessori è tenuto a pagare l’intera quota del 90%, indipendentemente dalla loro quota di proprietà, usufrutto, uso abitazione ecc. Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei possessori paga l’intera quota, libera gli altri dal pagamento. I detentori, se diversi dai possessori; devono pagare in solido tra loro il 10% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei detentori è tenuto a pagare l’intera quota del 10%. Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei detentori paga l’intera quota, libera gli altri dal pagamento. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta al 100% soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In altri termini, in questo caso non vale la ripartizione 90/10 sopra esposta.

Dichiarazione

Nei casi previsti per legge, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento va presentata la dichiarazione in caso di acquisto o cessazione del possesso o della detenzione del fabbricato o dell’area fabbricabile.

La dichiarazione una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non intervenga una modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni,

 

Cittadino, Impresa

Tributi

Responsabile: Cristina Bertoni

Contatti

Telefono: 0536 892 908 - Fax 053 893 227
Email: cristina.bertoni@comune.prignano.mo.it
PEC: comune.prignano@pec.it

Orari

Lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle 8.30 alle 12.30

Ica  s.r.l. - Gestione Tari

L'Ufficio Tari riceve nella sede municipale, in via Mario Allegretti n. 216, solo su appuntamento, al giovedi' dalle 9.00 alle 12.00.

Numero verde: 800 046 990 - Telefono: 0536 892919 (solo il giovedi' mattina)

 

Sede

Via M.Allegretti n.216, 41048 Prignano sulla Secchia (MO)

Costi

Dal 01/01/2020, in base alla Legge 27/12/2019 n. 160 , 1 comma 738, la TASI e' stata abrogata ed e' stata assorbita dalla NUOVA IMU

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti tributari del Comune 
E' ammesso ricorso davanti alle Commissione Tributaria Provinciale di Modena situata in Corso Canalgrande n.30 - 41121 - Modena (MO). 
Contro le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Modena è ammesso appello davanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna situata in via Andrea Da Formigine n. 3 - 40128 - Bologna (BO).
Il ricorso è regolato dal D.Lgs. 31/12/1992 n. 546. e deve essere presentato secondo le modalità che seguono.
Per le controversie di valore superiore a ventimila euro, presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena. Il ricorso si propone notificandolo allo scrivente Ente. Infine deve costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione, l'originale del ricorso (o la copia se consegnato/spedito per posta) con copia della ricevuta di deposito/della spedizione per raccomandata.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, presentare ricorso nei termini e modi previsti al punto precedente. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tal caso il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione. Se la procedura di reclamo mediazione si conclude con esito negativo, la SV potrà costituirsi in giudizio mediante deposito del citato ricorso. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del citato termine di 90 giorni. Per quanto non disposto si applica quanto previsto al punto precedente.

Contro le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti
E' ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR dell'Emilia Romagna.
Contro le sentenze del TAR Emilia Romagna è ammeso ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Il Ricorso è regolato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso si propone notificandolo allo scrivente Ente entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera ovvero dalla conoscenza della stessa. Infine occorre costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione.

Contro il silenzio o rifiuto di accesso agli atti 
E' ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR dell'Emilia Romagna.
Contro le sentenze del TAR Emilia Romagna è ammeso ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Il Ricorso è regolato dall'art.25 della legge 07/08/1990 n. 241 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Infine occorre costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 15 giorni dalla sua proposizione.

Strumenti di tutela amministrativa
Istanza di annullamento o rettifica in autotutela da presentare allo stesso ufficio Tributi che ha notificato l'atto.

Normativa

Delibera di approvazione delle aliquote

Le delibere e le aliquote sono pubblicate sia nel sito del Comune che nel portale del federalismo fiscale

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/


In tali siti è possibile visionare o scaricare copia degli atti.

Regolamenti

I regolamenti di IMU e TASI sono pubblicati in questo portale e sul portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/

 

Principali riferimenti normativi

TASI 
Art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n° 147. 
Artt.1 e 2, del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella legge 2/5/2014 n.68